MIUR – Vaccini, la circolare operativa con procedure e scadenze
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato oggi alle scuole la circolare che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale.
La circolare si apre con una premessa sulla legge e sulle sue finalità e prosegue con le indicazioni per le istituzioni scolastiche, a partire da quelle per la gestione della fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Le premesse
La legge – ricorda la circolare – intervenendo sull’obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, le azioni dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica. L’estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso nella tutela della salute della collettività e di ciascuna persona. Il Parlamento e il Governo hanno lavorato insieme, in sede di conversione del decreto-legge, per far sì che le scuole possano collaborare alla tutela della salute collettiva, nell’ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all’istruzione.
L’articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), una volta ricevuto dalle scuole l’elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con l’indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell’iscrizione. Per i gradi di istruzione successivi non sono previste invece ricadute sull’accesso al servizio scolastico.
Il decreto-legge, come convertito, non cambia la normativa vigente dal punto di vista dell’accesso a scuola: l’articolo 100 del Testo Unico in materia di Istruzione del 1994 già subordinava l’ammissione alla scuola dell’infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni. Con la legge, anzi, gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche saranno semplificati: le scuole non dovranno più acquisire per tutte le iscritte e tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione le certificazioni delle vaccinazioni effettuate, ma semplicemente trasmettere l’elenco delle alunne e degli alunni alle ASL, tramite il sistema informativo del Ministero.
La fase transitoria
Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono invece le modalità transitorie stabilite dalla legge e illustrate nella circolare, che potranno essere eventualmente semplificate in base ad accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, tramite le ASL, ciò al fine di agevolare le famiglie e le scuole. Alcune Regioni stanno infatti predisponendo azioni specifiche per semplificare la documentazione che le famiglie dovranno consegnare alle scuole sino all’anno 2018/2019 (dal 2019/2020 si passa alla semplificazione definita dalla legge).
La legge, come è noto, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuiteper tutte le alunne e gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni. E dispone l’obbligo per le Regioni di assicurare l’offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie. All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini.
Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all’obbligo vaccinale e devono segnalare alla ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Per comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti (vedere la circolare in allegato).
Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia e delle sezioni primavera (comprese le scuole private non paritarie), ed entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori. La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l’istituzione scolastica.
Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. Per le scuole dell’infanzia e le sezioni primavera la consegna della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 è requisito di accesso.
Vista l’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico, la circolare del Miur invita i dirigenti scolastici ad informare da subito i genitori sui nuovi obblighi vaccinali e sulle disposizioni applicative per il 2017/2018.
Il Ministero della Salute e il Miur daranno poi avvio, per l’anno scolastico 2017/2018, a iniziative di formazione del personale docente ed educativo, nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni. Anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.
In allegato:
La circolare – prot.n. 1622 del 16 agosto 2017
Per ulteriori informazioni:
www.salute.gov.it/vaccini
Vaccini, circolare Miur-Salute con le disposizioni per l’anno scolastico 2017/2018 per agevolare scuole e famiglie
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno diramato oggi una circolare congiunta con indicazioni operative, relative all’anno scolastico 2017/2018, per l’attuazione della legge in materia di prevenzione vaccinale. La circolare ha lo scopo di agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali, che sono al centro della nuova normativa approvata a tutela della salute pubblica, e di favorire un positivo rapporto scuola-famiglia in fase di prima attuazione della normativa.
La comunicazione pubblicata oggi fornisce, in vista dell’avvio delle lezioni, indicazioni chiare sul fronte della documentazione da presentare (con un dettaglio ulteriore rispetto alle comunicazioni già fornite per quanto riguarda le modalità di richiesta di un appuntamento per i vaccini alla propria ASL); sulle scadenze previste e sulla loro armonizzazione con il calendario scolastico e con l’effettivo avvio delle lezioni; sull’accesso a scuola.
Per quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che è possibile fornire alle scuole: idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all’età; idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale; idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il differimento delle vaccinazioni; copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.
In particolare, proprio per agevolare le famiglie, per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
Servizi e scuole dell’infanzia
Le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l’infanzia o scuole dell’infanzia (incluse quelle private non paritarie) dovranno presentare la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo.
La presentazione della documentazione è requisito di accesso. Quindi, già per l’anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non l’abbiano presentata entro i termini. La circolare armonizza le scadenze con i calendari scolastici: nelle scuole dove le lezioni partiranno dopo l’11 settembre, l’accesso sarà garantito ai minori che i cui genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione entro la data di avvio delle lezioni stesse. In caso di autocertificazione, è confermato che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. Sempre in caso di autocertificazione il minore avrà accesso ai servizi, ma entro il 10 marzo 2018 dovrà pervenire alla scuola un’idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi. La circolare precisa, comunque, che, se il genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.
Scuole del I e II ciclo
Per chi ha figli iscritti alla scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto un’autocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.
La circolare sarà a breve pubblicata sul sito dei due Ministeri.
Il link alla precedente circolare:
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa
Per ulteriori informazioni:
www.salute.gov.it/vaccini
Dalla Segreteria Servizio Sanità – Regione Marche
Prime indicazioni operative per la applicazione della L. 119/2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, G.U. n. n. 182 del 05/08/2017
Circolare prot. n. 812433 del 22 agosto 2017
“Scopo della circolare è quello di fornire prime indicazioni urgenti per la uniforme applicazione sul territorio regionale della legge119/2017, con l’obiettivo di rispettare gli adempimenti collegati, in prima battuta, con l’imminente inizio dell’anno scolastico 2017/18 e contenere possibili disagi per le famiglie e gli operatori scolastici e sanitari.”
Documenti correlati alla Circolare prot. n. 812433 e nella stessa richiamati:
Allegato A – A1 – Lettera ASL per inadempienti
Allegato A2 – Richiesta attiva vaccinazioni
Allegato B – Dichiarazione sostitutiva
Allegato C – Modulo Attestazione Esonero-Differibilità
Allegato D – Inadempienti e vaccini