Secondo quanto stabilito dal D.L. 10 settembre 2021, n. 122, per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative DEVE POSSEDERE ED E’ TENUTO AD ESIBIRE la certificazione verde COVID-19. La disposizione non si applica agli alunni e agli studenti. Tale disposizione non si applica, inoltre, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale SULLA BASE DI IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 – Gazzetta Ufficiale – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021