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Mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2013/2014

Logoreligione

Prot. n.   9806C3a

                                            Ancona, 28 giugno 2013

IL VICEDIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 18 luglio 2003 n. 186, concernente “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado” (in G.U. 24.7.2003, n. 170), con cui “…sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento … ”.

VISTI il D.D.G. 2 febbraio 2004 concernente l’indizione, su base regionale, di concorsi per l’accesso ai ruoli regionali degli insegnanti di religione cattolica, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento;

VISTI i DD.GG. n. 11395/C10 del 28 luglio 2004 (rettificato in data 13.12.2004) e n. 12019/C21 del 13 agosto 2004 (rettificato in data 16.9.2004 e in data 13.12.2004) con cui sono state pubblicate, rispettivamente,  le graduatorie definitive del concorso l’assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica, per il primo (scuola dell’infanzia e scuola primaria) e secondo (scuola secondaria di primo e secondo grado) settore;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29.11.2007;

VISTA l’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta in data 28.6.2012,  fra il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca e il Presidente della conferenza episcopale italiana;

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 11.3.2013 concernente la mobilità del personale scolastico per l’a.s. 20132014;

VISTA l’O.M. n. 199 del 21 marzo 2013 recante disposizioni sulla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 20132014 alla cui stregua occorre predisporre  per ciascun ruolo, una graduatoria unica regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, al solo scopo di individuare il personale eventualmente in esubero;

VISTA la nota prot. n. 1742 del 16.4.2013 con cui il MIUR fornisce chiarimenti sul punteggio relativo alla continuità didattica (iniziando la valutazione dall’a.s. 20092010) e ribadisce l’obbligatorietà dellacompilazione della graduatoria regionale per l’individuazione del personale eventualmente in soprannumero;

VISTA la nota prot. n. 4911 del 20.5.2013 con cui il MIUR fornisce ulteriori chiarimenti per la compilazione della graduatoria regionale di cui sopra, precisando che a tal fine non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia (ricongiungimento) di cui alla lettera A) del Titolo II dell’Allegato D al C.C.N.I. in data 11.3.2013, citato;

ESAMINATA la documentazione e le schede individuali con cui è stato attribuito il punteggio ad ogni docente di religione cattolica fatte pervenire dai Dirigenti scolastici;

D E T E R M I N A

per l’anno scolastico 20132014, la graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica, distinta per settore formativo, suddivisa per diocesi, al solo fine di individuare il personale eventualmente in soprannumero.

Avverso le predette graduatorie (che dovranno essere pubblicate sui siti web dei rispettivi Uffici alla data del 2 luglio 2013 e il cui contenuto dovrà anche essere notificato ai docenti interessati) potrà essere proposto  reclamo, nel termine di giorni 5 dalla pubblicazione, esclusivamente per errori materiali ed omissioni. Decorso tale termine le predette graduatorie potranno essere impugnate esclusivamente innanzi al Tribunale Civile in funzione di Giudice del Lavoro ovvero può essere esperito il tentativo di conciliazione ex artt. 65 e 66 del D.L.vo 1652001 (alternativamente, ex art. 135 del C.C.N.L. 29.11.2007).

 

 

per IL VICEDIRETTORE GENERALE

 

f.to IL DIRIGENTE dr. Andrea Ferri

 1°Settore-Provvisoria2013-Diocesi

 2°Settore-Provvisoria2013-Diocesi

 

 

 

 

 

 

 


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